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.L.C.S. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE CONTRATE Art. 1 Denominazione e sede E' costituita in Torre del Greco tra le dieci contrade di Torre del Greco un'organizzazione per il Palio delle Contrade denominata Associazione Delle Contrade. La sede associativa viene stabilita in Torre del Greco alla via Nazionale n. 77 , che potrà subire variazione di indirizzo, sempre in Torre del Greco, senza necessità di variare il presente Statuto. Art. 2 Carattere e tipologia dell'Associazione L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere di libera organizzazione di fatto, apartitica ed apolitica. Alle spesi occorrenti per il funzionamento ed il perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione provvede mediante: quote associative periodiche ord inarie, quote contributive straordinarie versate dagli associati e da terzi, elargizioni, donazioni dei soci di enti o di privati. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la di stribuzione e l'assegnazione di utili. Art. 3 Finalità L'Associazione persegue come scopi lo svolgimento di attività a favore delle Contrade di Torre del Greco. Organizza e gestisce le Edizioni della manifestazione "Palio delle Contrade". Per il perseguimento di tali fini l'Associazione si occupa, pertanto, della protezione dell'immagine, delle insegne, degli stemmi, degli emblemi, delle bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, e colori, e quant'altro fa parte del patrimonio delle Contrade. A tali fini l'Associazione gestisce i fond i destinati allo svolgimento del Palio delle Contrade e delle attivita' connesse. Art. 4 Dotazione patrimoniale Costituiscono patrimonio, i residui attivi di gestione. Costituiscono altresi' dotazione patrimoniale i beni , mobili e immobili, gli impianti, eventuali donazioni, lasciti e contrib uti provenienti da persone o enti privati e/o pubblici , ed ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente che decide sulla utilizzazione delle stesse , in armonia con finalita' statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La dotazione patrimoniale e' integralmente destinata al perseguimento delle finalita' e degli scopi associativi. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità' analoghe o similari. Art. 5 Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono: i singoli Associati ; l'Assemblea degli Associati ; il Presidente ; il Vice Presidente . Art. 6 Associati. Sono Associati dell'Associazione i legali rappresentanti dei Comitati di Quartiere che costituiscono le Contrade; gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea. La qualifica di associato si perde nel caso di estinzione della Contrada o del Comitato di Quartiere che la forma. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e l'eventuale regolamento interno. Art. 7 Assemblea degli Associati L'Assemblea e' costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi ognuno di essi ha diritto ad un solo voto. Il voto si esprime per alzata di mano. Essa e' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando la richiedono almeno la meta degli Associati. La convocazione va fatta con avviso affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. L'Assemblea ordinaria oltre che sul perseguimento degli scopi di cui al presente statuto delibera: -sulle attivita' associative ; -approva il preventivo economico annuale e il rendiconto consuntivo; -nomina il Presidente ed il Vice Presidente ogni anno o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione. Essa delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati. In caso di parita' prevale il voto del Presidente in carica. L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto e su tutto cio' che attiene l'eventuale fase di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Essa delibera con le stesse maggioranze della ordinaria. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita' mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. Art. 8 Il Presidente. Il Presidente presiede l'Associazione allo stesso spetta l'amministrazione. Resta in carica per 1 ( uno ) anno , salvo proroga da parte dell'Assemblea o dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e , in caso di impedimento e' sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presi Il Presidente ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, attua le delibera zioni dell'Assemblea. Il Presidente e' responsabile della gestione economica dell'Associazione e compila su base annuale il preventivo economico e i l rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo devono essere de positati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma. Il Presidente puo' inoltre aprire e chiude re conti correnti e libretti di risparmio, emettere assegni. Puo' inoltre delegare per ogni atto rientrante nei suoi poteri anche altro Associato. Puo' sottos crivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione , con terzi ed enti di qualsiasi specie e natura, accettare elargizioni in danaro, le donazioni e i la sciti, rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti, stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione. Art. 9 Vice Presidente Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea al fine di sostituire il Presidente in caso di suo assoluto impedimento. Art. 10 Clausola arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e verso terzi, nonche' quelle inerenti l'interpretazione ed applicazione del presente atto, di quello costitutivo e del regolamento saranno devoluti ad un collegio di tre arbitri di cui 2 nominati da ciascuno delle parti, il ter zo scelto di comune accordo dagli arbitri nominati , in mancanza dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata. La sede dell'arbitrato sara' quella dell'Asso Art. 11 Regolamento e altre norme applicabili. L'Associazione potra' dotarsi di un regolamento interno. L'Associazione potra' aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere locale e nazionale, nonche' a convenzioni con en ti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunita' e facilitazioni. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute. Art. 12 Durata. La durata dell'Associazione e' illimitata; in caso di scioglimento vale quanto indicato all'art. 4 ult. Cpv. del presente sta Il presente Statuto viene sottoscritto da tutti gli associati fondatori. Torre del Greco, 14 Aprile 2004 ==> vai all'atto costitutivo
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